Chi lo deve nominare?

In base al nuovo art. 1129 del c.c. introdotto con la Legge 220 dell'11.12.2012, l'amministratore di condominio e' nominato: 1. dall'assemblea, 2. dall'autorita' giudiziaria su ricorso di uno o piu' condomini o dell'amministratore dimissionario, qualora: - l'assemblea non vi abbia provveduto; - i condomini siano piu' di 8. Contestualmente alla accettazione della nomina (fatto questo non previsto nella precedente normativa) e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore e' tenuto a comunicare i propri dati anagrafici , professionali ed il codice fiscale; l'assemblea deve approvare il preventivo del compenso che l'amministratore e' tenuto a presentare in maniera analitica, pena la nullita' della nomina, senza avere diritto ad ulteriori compensi, a meno che non vengano deliberati dall'assemblea. In caso di societa' deve essere comunicata la sede legale e la denominazione. L'accettazione della nomina deve avvenire in forma scritta a pena di nullita'. Viene confermata la durata annuale dell'incarico di amministratore; al termine, lo stesso si intende rinnovato automaticamente per un'ulteriore annualita'. Una volta avvenuta la nomina o il rinnovo dell'incarico, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, deve essere affissa l'indicazione delle generalita', del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

Quale maggioranza e' necessaria per la nomina?

E' necessaria una maggioranza pari alla meta' degli intervenuti all'assemblea in una percentuale che rappresenti almeno il 50% del valore dell'edificio espresso in millesimi.

E per la conferma? Ogni anno l'amministratore deve porre all'ordine del giorno la sua conferma. L'amministratore dura in carica un anno (art.1129, 9 comma c.c.); l'assemblea, convocata dall'amministratore ogni anno (art.66, 1 comma disp. att. c.c., ex art. 1135 n.1) deve esprimersi sulla riconferma o revoca dell'amministratore. Se l'assemblea non ottiene il quorum della maggioranza dei presenti e almeno 500 mm per la revoca con l'indicazione del nome del nuovo amministratore, l'incarico di amministratore e' riconfermato per l'anno successivo nei pieni poteri (art.1129, 9 comma c.c.).

Come e perche' l'amministratore puo' essere revocato? Nel caso in cui l'amministratore abbia commesso gravi irregolarita' fiscali o non abbia aperto o utilizzato il conto corrente condominiale, i condomini possono, anche singolarmente, chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. L'amministratore di condominio dura in carica un anno e puo' essere revocato dall'assemblea in qualunque momento. Dopo l'entrata in vigore della riforma, dal 18 giugno 2013, l'amministratore, di fatto, durera' in carica per un biennio, ferma restando la possibilita' per l'assise condominiale di revocarlo in ogni momento. Le maggioranze necessarie a provvedere alla nomina ed alla revoca restano uguali: maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la meta' del valore millesimale dell'edificio (ossia almeno 500 millesimi). Alla cessazione dell'incarico l'amministratore e' tenuto alla consegna di tutta la documentazione del condominio e dei condomini in suo possesso e deve eseguire le attivita' urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. L'amministratore puo' rivolgersi all'Autorita' giudiziaria per la nomina del successore in caso di dimissioni qualora l'assemblea non vi provveda.